Art. 3

Disposizione transitoria

In vigore dal 23 gen 2024
Disposizione transitoria Le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti che sono stati approvati dall'autorità competente dello Stato membro nel periodo compreso tra il 13 luglio 2021 e il 31 dicembre 2026 conformemente alle disposizioni nazionali possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali o prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purché rispettino il valore di parametro di 5 μg/l Pb (piombo) al rubinetto stabilito nell'allegato I, parte B, della direttiva (UE) 2020/2184.
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