Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 gen 2024
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: (1) «materiale»: un solido, semi-solido o liquido che è usato per fabbricare un prodotto e consiste in: (a) una composizione organica, preparata con una o più sostanze di partenza; o (b) una composizione cementizia, preparata con uno o più costituenti; o (c) una composizione metallica, ceramica, di smalti o di altra materia inorganica; (2) «monomero»: sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero utilizzata per quel particolare processo; (3) «materiale organico»: materiale che consiste principalmente di sostanze a base di carbonio; (4) «unità monomerica»: forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero; (5) «polimero»: sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche e sono distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche comprendente: (a) una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente; (b) meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare; (6) «parte polimerizzata»: parte della composizione di una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Anche molecole quali dimeri e trimeri contribuiscono alla parte polimerizzata. Il termine «parte polimerizzata» non comprende tuttavia i monomeri non sottoposti a reazione o altri reagenti non sottoposti a reazione; (7) «prepolimero»: sostanza risultante da una reazione di tipo polimerizzazione che è sottoposta a ulteriori reazioni fino a formare il polimero finale di un materiale o prodotto; (8) «costituente cementizio organico»: sostanza organica usata nella fabbricazione di materiali cementizi; (9) «cemento»: materiale inorganico finemente macinato che, miscelato con l'acqua, forma una pasta che si indurisce e si solidifica per mezzo di reazioni e processi di idratazione e dopodiché mantiene la sua forza e stabilità anche sott'acqua; (10) «materiale cementizio»: materiale che contiene cemento idraulico in proporzione sufficiente a fungere da legante principale formando una struttura idrata da cui dipendono le prestazioni del materiale; (11) «specie aggiunta non intenzionalmente»: una delle specie seguenti: (a) impurezza di una sostanza di partenza o di un costituente cementizio organico o di una composizione; (b) prodotto di reazione o prodotto di degradazione di una sostanza di partenza oppure di un costituente cementizio organico che si forma durante la lavorazione o l'uso del materiale; (c) prodotto di reazione o prodotto di degradazione di una sostanza di partenza oppure di un costituente cementizio organico che si forma a contatto con l'acqua durante l'uso del materiale; (12) «materiale metallico»: metallo o lega metallica usato come materiale principale o placcatura metallica; (13) «materiale ceramico»: materiale solido, inorganico e non metallico, policristallino o monocristallino, sottoposto ad alte temperature durante la fabbricazione; (14) «smalto»: materiale vetroso ottenuto per fusione, a temperature superiori a 1 200 °C, e frittaggio di una miscela di sostanze inorganiche; (15) «concentrazione massima tollerabile al rubinetto» (MTCtap): concentrazione massima ammessa della sostanza ceduta da un determinato materiale alle acque destinate al consumo umano.
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