Art. 1
Elenchi positivi europei
In vigore dal 23 gen 2024
Elenchi positivi europei
La presente decisione istituisce quanto segue:
(a)
l'elenco positivo europeo delle sostanze di partenza per materiali organici e dei gruppi di sostanze di partenza per materiali organici di cui rispettivamente alle tabelle 1 e 2 dell'allegato I;
(b)
l'elenco positivo europeo delle composizioni di materiali metallici e dei gruppi di composizioni per materiali metallici di cui rispettivamente alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II;
(c)
l'elenco positivo europeo dei costituenti organici di materiali cementizi e dei gruppi di costituenti organici per materiali cementizi di cui rispettivamente alle tabelle 2 e 3 dell'allegato III;
(d)
l'elenco positivo europeo delle composizioni di smalti, ceramiche e altri materiali inorganici di cui alla tabella 1 dell'allegato IV.
Storico versioni
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