Art. 8
Strategia di gestione della liquidità
In vigore dal 12 dic 2023
Strategia di gestione della liquidità
1. I saldi delle disponibilità liquide in eccesso rispetto alle giacenze monetarie prudenziali di cui all’, paragrafo 2, possono essere gestiti mediante il ricorso a strumenti del mercato monetario.
2. Gli strumenti del mercato monetario possono essere trattati con istituti di gestione del debito di Stati membri, istituzioni sovranazionali, agenzie nazionali del settore pubblico, banche centrali, enti creditizi e imprese di investimento con un’adeguata affidabilità creditizia e controparti centrali.
3. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio definisce la strategia di gestione della liquidità, determinando i parametri essenziali di tale gestione dei saldi delle disponibilità liquide in eccesso. La strategia comprende i seguenti elementi:
a)
gli obiettivi di investimento;
b)
i parametri di riferimento applicabili, se del caso;
c)
la durata massima delle giacenze monetarie e degli investimenti;
d)
i criteri di idoneità per la selezione delle controparti della negoziazione;
e)
gli strumenti del mercato monetario ammissibili;
f)
i requisiti di ammissibilità delle attività che possono essere acquistate o accettate come garanzie reali.
4. In sede di definizione o modifica della strategia di gestione della liquidità, si tiene debitamente conto del parere del direttore rischi di cui all’, paragrafo 2, lettera b). È consultato anche il contabile della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2023:2825:oj#art-8