Art. 20

Ruolo del direttore rischi

In vigore dal 12 dic 2023
Ruolo del direttore rischi 1.   Il direttore rischi verifica che la politica ad alto livello in materia di rischi e conformità sia attuata in modo completo e coerente. 2.   In particolare, al direttore rischi spettano i compiti seguenti: a) formulare un parere sul progetto di piano di finanziamento; b) formulare un parere sul progetto di strategia di gestione della liquidità; c) riesaminare i regolamenti interni e i documenti di orientamento emanati dal direttore generale della direzione generale del Bilancio per l’attuazione della presente decisione ai fini della coerenza con la politica ad alto livello in materia di rischi e conformità, documenti che il direttore rischi può chiedere di modificare; d) stabilire e supervisionare il costante rispetto di processi robusti volti all’individuazione, alla quantificazione e al monitoraggio dei rischi; e) stabilire gli opportuni limiti di rischio per garantire che i rischi di credito, di mercato e di liquidità assunti mediante l’operazione di assunzione di prestiti, le operazioni di gestione del debito e le operazioni di gestione della liquidità restino conformi agli obiettivi di rischio e alla propensione al rischio. I limiti di rischio possono essere limiti singoli stabiliti a livello di controparte e/o a livello di strumento, come anche limiti di rischio stabiliti al livello delle esposizioni aggregate risultanti dalle operazioni di gestione del debito e gestione della liquidità; f) individuare potenziali violazioni della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità o di altri orientamenti, politiche e limiti relativi ai rischi e raccomandare eventuali misure da adottare in caso di violazioni o non conformità.
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