Art. 6
Attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito e della liquidità
In vigore dal 12 dic 2023
Attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito e della liquidità
1. Le singole operazioni di assunzione di prestiti, di gestione del debito e gestione della liquidità sono effettuate in linea con l’ultimo aggiornamento applicabile del piano di finanziamento per il periodo in questione.
In base agli aggiornamenti forniti a norma dell’, paragrafo 3, il direttore generale della direzione generale del Bilancio emana istruzioni periodiche riguardanti gli importi da raccogliere mediante l’emissione di debito e da gestire mediante operazioni di gestione del debito e della liquidità.
2. Gli importi di cui a tali istruzioni sono raccolti applicando la strategia di finanziamento diversificata di cui all’, nel rispetto dei parametri del piano di finanziamento di cui all’, paragrafo 2.
Le operazioni di assunzione di prestiti, di gestione del debito e gestione della liquidità rispettano il principio della sana gestione finanziaria, che comprende l’adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità, flussi di informazione e rendicontazione destinati a garantire la vigilanza indipendente e l’assunzione di responsabilità, nonché la legittimità e la regolarità di tutte le operazioni. Tali operazioni sono effettuate secondo le migliori prassi in uso nel mercato e nel rispetto delle convenzioni di mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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