Art. 12
Istituzione di capacità operative
In vigore dal 12 dic 2023
Istituzione di capacità operative
1. L’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, di gestione del debito e gestione della liquidità nel contesto della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti comprende l’istituzione e la gestione delle capacità operative, tali da garantire che i sistemi posti in essere sostengano una sana gestione finanziaria e siano soggetti a una solida gestione dei rischi e alla documentazione dei processi e delle decisioni.
2. Tali capacità operative comprendono in particolare quanto segue:
a)
la negoziazione, il riesame e la firma di accordi con enti creditizi pubblici o privati e depositari centrali di titoli nazionali o internazionali necessari per la conclusione del regolamento dell’operazione;
b)
la revisione, la correzione, la modifica, la riformulazione e la finalizzazione della documentazione relativa all’assunzione di prestiti, compresa la documentazione nel contesto del programma di emissione del debito;
c)
la definizione di disposizioni e norme per l’organizzazione di aste, compresi gli accordi con fornitori esterni di sistemi, nonché la vigilanza costante sullo svolgimento delle aste;
d)
l’attuazione di singole operazioni di assunzione di prestiti mediante operazioni sindacate, aste e collocamenti privati;
e)
il calcolo dei costi sostenuti, secondo la metodologia stabilita dalla Commissione in orientamenti specifici, da imputare al bilancio dell’Unione e ai paesi beneficiari nel contesto delle operazioni di erogazione di prestiti;
f)
la definizione di disposizioni nonché la negoziazione, il riesame e la firma di accordi, compresi gli accordi con le controparti e i fornitori di sistemi di negoziazione, necessari per effettuare le operazioni e gli strumenti seguenti:
i)
operazioni di vendita con patto di riacquisto od operazioni di acquisto con patto di rivendita, operazioni di buy-sell back o di sell-buy back e altre operazioni che danno luogo a passività;
ii)
derivati, quali gli swap, ai fini della gestione e della copertura dei rischi ai soli fini dei prestiti.
g)
l’effettuazione di operazioni sul mercato secondario, operazioni non garantite e garantite sul mercato monetario, comprese quelle di cui alla lettera f), punti i) e ii);
h)
istituzione di tutti i sistemi o tutte le procedure organizzati necessari per le operazioni di gestione della liquidità;
i)
l’istituzione e la gestione del sistema elettronico per la comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni sul fabbisogno di erogazioni previsto di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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