Art. 12

Istituzione di capacità operative

In vigore dal 12 dic 2023
Istituzione di capacità operative 1.   L’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, di gestione del debito e gestione della liquidità nel contesto della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti comprende l’istituzione e la gestione delle capacità operative, tali da garantire che i sistemi posti in essere sostengano una sana gestione finanziaria e siano soggetti a una solida gestione dei rischi e alla documentazione dei processi e delle decisioni. 2.   Tali capacità operative comprendono in particolare quanto segue: a) la negoziazione, il riesame e la firma di accordi con enti creditizi pubblici o privati e depositari centrali di titoli nazionali o internazionali necessari per la conclusione del regolamento dell’operazione; b) la revisione, la correzione, la modifica, la riformulazione e la finalizzazione della documentazione relativa all’assunzione di prestiti, compresa la documentazione nel contesto del programma di emissione del debito; c) la definizione di disposizioni e norme per l’organizzazione di aste, compresi gli accordi con fornitori esterni di sistemi, nonché la vigilanza costante sullo svolgimento delle aste; d) l’attuazione di singole operazioni di assunzione di prestiti mediante operazioni sindacate, aste e collocamenti privati; e) il calcolo dei costi sostenuti, secondo la metodologia stabilita dalla Commissione in orientamenti specifici, da imputare al bilancio dell’Unione e ai paesi beneficiari nel contesto delle operazioni di erogazione di prestiti; f) la definizione di disposizioni nonché la negoziazione, il riesame e la firma di accordi, compresi gli accordi con le controparti e i fornitori di sistemi di negoziazione, necessari per effettuare le operazioni e gli strumenti seguenti: i) operazioni di vendita con patto di riacquisto od operazioni di acquisto con patto di rivendita, operazioni di buy-sell back o di sell-buy back e altre operazioni che danno luogo a passività; ii) derivati, quali gli swap, ai fini della gestione e della copertura dei rischi ai soli fini dei prestiti. g) l’effettuazione di operazioni sul mercato secondario, operazioni non garantite e garantite sul mercato monetario, comprese quelle di cui alla lettera f), punti i) e ii); h) istituzione di tutti i sistemi o tutte le procedure organizzati necessari per le operazioni di gestione della liquidità; i) l’istituzione e la gestione del sistema elettronico per la comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni sul fabbisogno di erogazioni previsto di cui all’, paragrafo 4.
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