Art. 11

Costi del prestito

In vigore dal 12 dic 2023
Costi del prestito 1.   Tutti i costi, compresi quelli connessi alla gestione del rischio di tasso di interesse e di altri rischi finanziari, sostenuti dall’Unione in relazione all’ottenimento di finanziamenti per l’erogazione di prestiti sono a carico dei paesi beneficiari, conformemente all’articolo 220 del regolamento finanziario e agli atti di base pertinenti, e sono calcolati secondo una metodologia stabilita nella decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2545 integrata da orientamenti specifici, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. 2.   I costi sostenuti dall’Unione per i derivati sono a carico del paese beneficiario. 3.   I costi sono fatturati periodicamente al paese beneficiario.
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