Art. 11
Costi del prestito
In vigore dal 12 dic 2023
Costi del prestito
1. Tutti i costi, compresi quelli connessi alla gestione del rischio di tasso di interesse e di altri rischi finanziari, sostenuti dall’Unione in relazione all’ottenimento di finanziamenti per l’erogazione di prestiti sono a carico dei paesi beneficiari, conformemente all’articolo 220 del regolamento finanziario e agli atti di base pertinenti, e sono calcolati secondo una metodologia stabilita nella decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2545 integrata da orientamenti specifici, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
2. I costi sostenuti dall’Unione per i derivati sono a carico del paese beneficiario.
3. I costi sono fatturati periodicamente al paese beneficiario.
Storico versioni
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