Art. 12 · Istituzione di capacità operative

Art. 12

Istituzione di capacità operative

In vigore dal 12 dic 2023
Istituzione di capacità operative 1.   L’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, di gestione del debito e gestione della liquidità nel contesto della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti comprende l’istituzione e la gestione delle capacità operative, tali da garantire che i sistemi posti in essere sostengano una sana gestione finanziaria e siano soggetti a una solida gestione dei rischi e alla documentazione dei processi e delle decisioni. 2.   Tali capacità operative comprendono in particolare quanto segue: a) la negoziazione, il riesame e la firma di accordi con enti creditizi pubblici o privati e depositari centrali di titoli nazionali o internazionali necessari per la conclusione del regolamento dell’operazione; b) la revisione, la correzione, la modifica, la riformulazione e la finalizzazione della documentazione relativa all’assunzione di prestiti, compresa la documentazione nel contesto del programma di emissione del debito; c) la definizione di disposizioni e norme per l’organizzazione di aste, compresi gli accordi con fornitori esterni di sistemi, nonché la vigilanza costante sullo svolgimento delle aste; d) l’attuazione di singole operazioni di assunzione di prestiti mediante operazioni sindacate, aste e collocamenti privati; e) il calcolo dei costi sostenuti, secondo la metodologia stabilita dalla Commissione in orientamenti specifici, da imputare al bilancio dell’Unione e ai paesi beneficiari nel contesto delle operazioni di erogazione di prestiti; f) la definizione di disposizioni nonché la negoziazione, il riesame e la firma di accordi, compresi gli accordi con le controparti e i fornitori di sistemi di negoziazione, necessari per effettuare le operazioni e gli strumenti seguenti: i) operazioni di vendita con patto di riacquisto od operazioni di acquisto con patto di rivendita, operazioni di buy-sell back o di sell-buy back e altre operazioni che danno luogo a passività; ii) derivati, quali gli swap, ai fini della gestione e della copertura dei rischi ai soli fini dei prestiti. g) l’effettuazione di operazioni sul mercato secondario, operazioni non garantite e garantite sul mercato monetario, comprese quelle di cui alla lettera f), punti i) e ii); h) istituzione di tutti i sistemi o tutte le procedure organizzati necessari per le operazioni di gestione della liquidità; i) l’istituzione e la gestione del sistema elettronico per la comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni sul fabbisogno di erogazioni previsto di cui all’, paragrafo 4.
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