Art. 3

Zona di sorveglianza

In vigore dal 24 ott 2023
Zona di sorveglianza Gli Stati membri interessati provvedono affinché: a) le zone di sorveglianza istituite dalle rispettive autorità competenti in conformità all’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le zone elencate come zone di sorveglianza nell’allegato, parte B, della presente decisione; b) le misure da applicare nelle zone di sorveglianza, di cui all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di sorveglianza indicate nell’allegato, parte B, della presente decisione.
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