Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 24 ott 2023
Oggetto e ambito di applicazione La presente decisione definisce a livello di Unione: a) le zone di protezione e di sorveglianza che gli Stati membri elencati nell’allegato della presente decisione (gli Stati membri interessati) sono tenuti a istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, in conformità all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza rispettivamente in conformità agli articoli 39 e 55 di tale regolamento delegato; b) le ulteriori zone soggette a restrizioni che gli Stati membri interessati sono tenuti a istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, in conformità all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché la durata delle misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni. La presente decisione stabilisce altresì norme concernenti i movimenti di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici dalle ulteriori zone soggette a restrizioni, qualora sia stata concessa una deroga che permette tali movimenti in conformità all’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
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