Art. 2

Zona di protezione

In vigore dal 24 ott 2023
Zona di protezione Gli Stati membri interessati provvedono affinché: a) le zone di protezione istituite dalle rispettive autorità competenti in conformità all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le zone elencate come zone di protezione nell’allegato, parte A, della presente decisione; b) le misure da applicare nelle zone di protezione, di cui all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nell’allegato, parte A, della presente decisione.
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