Art. 4

Criteri per l’adozione di decisioni delegate di non obiezione a misure macroprudenziali previste che fissano una riserva per gli O-SII

In vigore dal 28 set 2023
Criteri per l’adozione di decisioni delegate di non obiezione a misure macroprudenziali previste che fissano una riserva per gli O-SII Le decisioni di non sollevare obiezioni alle misure macroprudenziali previste per stabilire una riserva per gli O-SII sono adottate ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2, se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti: a) le misure macroprudenziali previste applicano l’ultima versione della metodologia per determinare la soglia minima della BCE; b) la valutazione tecnica di tali misure condotta dalla BCE non desta preoccupazioni per quanto riguarda gli aspetti seguenti: i) la metodologia impiegata dall’ANC o dall’AND; ii) le considerazioni economiche che influiscono sulla fissazione di riserve per gli O-SII; iii) l’individuazione degli O-SII; c) a seguito della valutazione tecnica condotta dalla BCE non emergono ragioni tali per cui la BCE debba sollevare obiezioni alle misure macroprudenziali previste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:2530:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo