Art. 6
Registro delle decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste e relative comunicazioni
In vigore dal 28 set 2023
Registro delle decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste e relative comunicazioni
1. Il segretariato del Consiglio di vigilanza registra le decisioni delegate adottate in conformità alla presente decisione e ne informa mensilmente il segretariato del Consiglio direttivo.
2. Il segretariato del Consiglio direttivo presenta al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza una relazione trimestrale sull’esercizio dei poteri decisionali delegati in relazione alle misure macroprudenziali previste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:2530:oj#art-6