Art. 3
Delega del potere di adottare decisioni di non obiezione alle misure macroprudenziali previste
In vigore dal 28 set 2023
Delega del potere di adottare decisioni di non obiezione alle misure macroprudenziali previste
1. Il Consiglio direttivo delega il potere di adottare decisioni di non obiezione alle misure macroprudenziali previste ai capi di unità operative nominati dal Comitato esecutivo.
2. Le decisioni di non obiezione alle misure macroprudenziali previste di cui al paragrafo 1 sono adottate mediante decisione delegata se sono soddisfatti i criteri per l’adozione delle decisioni delegate di cui agli , a seconda dei casi.
3. La decisione di non obiezione alle misure macroprudenziali previste di cui al paragrafo 1 non è adottata mediante decisione delegata se la complessità della valutazione tecnica condotta dalla BCE o la delicatezza delle misure richiedono che la decisione sia adottata ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell’articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2.
4. Qualora un membro del comitato pertinente o della struttura interna della BCE consultato per un progetto di decisione delegata esprima preoccupazioni in merito al contenuto delle misure macroprudenziali previste di cui al paragrafo 1, i criteri di cui agli , a seconda dei casi, sono considerati non soddisfatti e/o le misure sono considerate delicate ai sensi dell’, punto 6, della presente decisione.
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