Art. 1
Definizioni
In vigore dal 28 set 2023
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1)
per «misure macroprudenziali previste» si intende le misure che le autorità nazionali competenti (ANC) e le autorità nazionali designate (AND) intendono applicare per imporre alle banche di detenere riserve per gli O-SII o i G-SII, ai sensi dell’articolo 131 della direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), come formalmente notificate alla BCE per la decisione di sollevare o meno obiezioni;
2)
per «riserva per gli O-SII» si intende i fondi propri da detenere obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;
3)
per «riserva per i G-SII» si intende i fondi propri da detenere obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE;
4)
per «valutazione tecnica della BCE» si intende la valutazione tecnica indipendente condotta dalla BCE che esprime un giudizio sui coefficienti di riserva appropriati;
5)
per «soglia minima della BCE» si intende l’ultima versione applicabile della metodologia usata dalla BCE per valutare il livello minimo delle riserve per gli O-SII adottata dal Consiglio direttivo e basata sul punteggio di rilevanza sistemica attribuito alle banche, il quale assegna ciascuna banca a una delle numerose categorie di importanza sistemica («categorie»). In base a tale metodologia ciascuna categoria è associata a una specifica riserva per gli O-SII, le quali dovrebbero essere considerate una soglia minima;
6)
per «delicatezza» o «delicata» si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i casi seguenti: a) preoccupazioni significative espresse in seno al comitato pertinente e alla struttura interna nelle loro deliberazioni non incluse nella valutazione tecnica della BCE; b) le misure macroprudenziali previste che possono attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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