Art. 4
In vigore dal 19 set 2023
I prodotti ottenuti nell’ambito del cumulo di cui all’ beneficiano del regime generale di cui all’, paragrafo 2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 quando sono importati nell’Unione fino alla data stabilita all’articolo 43, paragrafo 3, di tale regolamento.
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