Art. 3

In vigore dal 19 set 2023
Le autorità competenti della Cambogia trasmettono alla Commissione, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre civile, una relazione trimestrale sull’applicazione del cumulo di cui all’. Tale relazione contiene l’elenco delle attestazioni di origine compilate durante l’ultimo periodo per i prodotti di cui all’, gli esportatori interessati identificati dal loro numero REX, i quantitativi e la voce SA dei materiali o delle parti utilizzati nella produzione di biciclette utilizzate originarie del Vietnam e i quantitativi di biciclette esportati nell’Unione.
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