Art. 1

In vigore dal 19 set 2023
A norma dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la Cambogia è autorizzata a utilizzare determinati materiali o parti impiegati per la produzione di biciclette elencati nella tabella I in appresso, originari del Vietnam in conformità dell’allegato II del protocollo 1 dell’ALS UE-Vietnam, nell’ambito del cumulo ampliato dell’origine, al fine di produrre ed esportare nell’Unione nell’ambito della tariffa preferenziale SPG le biciclette elencate nella tabella II, a condizione che la Cambogia rimanga, al momento dell’esportazione del prodotto nell’Unione, un paese beneficiario dell’SPG ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012, che i regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, per le biciclette elencati nell’allegato II non siano temporaneamente revocati in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 978/2012 e che si applichino le norme di origine di cui al titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
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