Art. 3
In vigore dal 14 set 2023
1. Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti», il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui all’ della presente decisione e soddisfa i relativi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato I della presente decisione.
2. Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili», il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui all’ della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato II della presente decisione.
Storico versioni
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