Art. 1
In vigore dal 14 set 2023
1. Il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» comprende qualsiasi articolo la cui funzione consiste nell’assorbire e trattenere fluidi umani quali urina, feci, sudore, fluido mestruale o latte, esclusi i prodotti tessili. Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale.
2. Il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» non comprende i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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