Art. 2

In vigore dal 14 set 2023
1.   Il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili» comprende coppette flessibili riutilizzabili o barriere indossate all’interno del corpo la cui funzione è quella di trattenere e raccogliere il liquido mestruale e che sono costituite da silicone o altri elastomeri. 2.   Il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili» non comprende i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745.
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