Art. 8
Attuazione
In vigore dal 23 ago 2023
Attuazione
1. Ciascuna parte rende pubblicamente disponibili, o garantisce che le autorità competenti rendano pubblicamente disponibili, se possibile per via elettronica, le informazioni concernenti:
a)
i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti che amministrano le domande di riconoscimento delle qualifiche;
b)
i requisiti e le procedure pertinenti inerenti all'attuazione e all'amministrazione delle decisioni sul riconoscimento reciproco delle qualifiche;
c)
le procedure inerenti all'iscrizione o all'adesione obbligatorie a un ordine professionale; e
d)
le disposizioni legislative e regolamentari applicabili per esercitare le attività professionali contemplate dal presente accordo, compresi in particolare i requisiti relativi alle conoscenze specifiche di settore testate nel corso online di preiscrizione di cui all'.
2. Ciascuna parte si adopera per informare l'altra parte dei nuovi regolamenti o delle modifiche dei regolamenti in vigore, adottati nell'esercizio del proprio diritto a regolamentare, che possono avere un impatto sul riconoscimento delle qualifiche degli architetti conformemente all'articolo 11.5, lettera d), del CETA.
3. Le autorità competenti di ciascuna giurisdizione di una parte collaborano strettamente e si prestano assistenza reciproca per agevolare l'attuazione del presente accordo.
4. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle autorità competenti o alle loro associazioni di riunirsi periodicamente per discutere questioni inerenti alla regolamentazione della professione di architetto.
5. Le parti sottopongono qualsiasi questione derivante dall'attuazione o dal funzionamento del presente accordo al comitato ARR istituito a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), del CETA, qualora tali questioni non possano essere risolte conformemente al presente articolo. Il comitato si riunisce sollecitamente entro 45 giorni dal ricevimento di una richiesta e si adopera per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione entro quattro mesi dalla data in cui si è tenuta la riunione del comitato.
6. Qualora il comitato misto CETA esamini gli effetti di una nuova adesione all'Unione europea conformemente all'articolo 30.10 del CETA, il comitato ARR si riunisce e riferisce al comitato per i servizi e gli investimenti per sostenere l'esame da parte del comitato misto CETA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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