Art. 7

Esercizio delle attività di architetto in una giurisdizione ospitante

In vigore dal 23 ago 2023
Esercizio delle attività di architetto in una giurisdizione ospitante 1.   L'architetto che ottenga il riconoscimento delle sue qualifiche professionali ai sensi del presente accordo ed eserciti le attività di architetto nella giurisdizione ospitante rispetta le disposizioni legislative e regolamentari nonché le norme di condotta ed etiche della giurisdizione ospitante applicabili agli architetti, come le norme relative all'assicurazione di responsabilità civile professionale obbligatoria, alle conoscenze linguistiche, alla formazione professionale continua, ai diritti di iscrizione e all'utilizzo di nomi commerciali o ragioni sociali. 2.   L'architetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzato a esercitare le attività di architetto con il titolo professionale nella giurisdizione ospitante se tale titolo gode di protezione giuridica. 3.   Qualora le qualifiche professionali di un architetto di uno Stato membro dell'Unione europea di cui all', paragrafo 1, siano state riconosciute da una giurisdizione ospitante del Canada, un'altra giurisdizione ospitante del Canada non può imporre corsi supplementari che non sarebbero richiesti a un architetto canadese come condizione per l’iscrizione all'albo in un'altra giurisdizione ospitante.
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Esercizio delle attività di architetto in una giurisdizione ospitante (Art. 7 Decisione (UE) 2023/2467) — Testo vigente | Portale Normativo