Art. 6
Procedure di riconoscimento
In vigore dal 23 ago 2023
Procedure di riconoscimento
1. L'architetto che intenda avviare ed esercitare le attività di architetto in una giurisdizione dell'altra parte presenta all'autorità competente di quella giurisdizione una domanda in formato elettronico corredata dei documenti e dei certificati elencati nell'appendice III, se richiesto dalla giurisdizione ospitante. Le domande di riconoscimento sono presentate nella lingua della giurisdizione ospitante o in qualsiasi altra lingua accettata dalla giurisdizione ospitante.
2. L'autorità competente conferma in formato elettronico di aver ricevuto la domanda entro un mese dal ricevimento e comunica al richiedente se la domanda è ritenuta completa. Qualora una domanda sia incompleta, l'autorità competente specifica le informazioni supplementari richieste per completare la domanda e offre al richiedente la possibilità di correggerla entro un periodo di tempo ragionevole.
3. La procedura di esame delle domande di riconoscimento deve essere completata nel modo più rapido possibile e portare a una decisione debitamente giustificata dell'autorità competente della giurisdizione ospitante entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda completa da parte del richiedente.
4. Qualora richieda il completamento del corso online di preiscrizione di cui all', l'autorità competente offre al richiedente una possibilità di svolgere il corso online senza indebito ritardo una volta che ritiene soddisfatti i requisiti di cui all'. In ogni caso, l'autorità competente offre al richiedente l'opportunità di svolgere e completare il corso online di preiscrizione e l'esame di lingua, ove richiesto, e, se superati entrambi, fornisce al richiedente una decisione debitamente giustificata in merito alla domanda entro il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Se una domanda è respinta, l'autorità competente informa il richiedente per iscritto e senza indebito ritardo. L'autorità competente informa il richiedente la cui domanda è stata respinta dei motivi del rifiuto della domanda.
6. Eventuali diritti che i richiedenti possono essere tenuti a pagare in relazione alla domanda sono commisurati ai costi sostenuti dalle autorità competenti della giurisdizione ospitante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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