Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 ago 2023
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni di cui agli .1, 1.2 e 11.1 del CETA. Si applicano anche le definizioni seguenti, che sostituiscono le definizioni di cui agli .1, 1.2 e 11.1 del CETA, se del caso:
a)
"architetto": una persona fisica che è qualificata dal punto di vista professionale e accademico e iscritta all'albo, titolare di licenza o in una condizione equivalente ai fini dell'esercizio delle attività di architetto in una giurisdizione contemplata dal presente accordo, conformemente alle condizioni in vigore che danno accesso all'esercizio delle attività di architetto contemplate dal presente accordo;
b)
"attività di architetto": l'esercizio di attività professionali svolte regolarmente con il titolo professionale di "architetto" in una giurisdizione ospitante;
c)
"autorità competente": un'autorità o un organismo abilitato, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari delle parti, a riconoscere le qualifiche professionali contemplate dal presente accordo per l'accesso alle attività di architetto o il relativo esercizio o a rilasciare documenti pertinenti al funzionamento del presente accordo;
d)
"titoli di formazione": i diplomi, i certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità competente in una giurisdizione designata a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di quella giurisdizione e che attestano una formazione professionale acquisita;
e)
"giurisdizione ospitante": la giurisdizione della parte che subordina l'accesso alle attività di architetto o il relativo esercizio al possesso di specifiche qualifiche professionali e in cui un architetto che ha conseguito qualifiche professionali finali in una giurisdizione dell'altra parte intende esercitare le attività di architetto;
f)
"giurisdizione": il territorio di ciascuna provincia e di ciascun territorio del Canada o il territorio di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea, nella misura in cui il presente accordo si applichi a tali territori;
g)
"esperienza professionale": l'esercizio lecito ed effettivo di attività di architetto in una giurisdizione;
h)
"direttiva sulle qualifiche professionali": la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2), compresi gli allegati, e successive modifiche;
i)
"qualifiche professionali": le qualifiche attestate da un titolo di formazione e da un'esperienza professionale, compreso un attestato di iscrizione all'albo, una licenza o un documento equivalente; e
j)
"ROAC": l'organismo di regolamentazione dell'architettura in Canada, un organismo professionale nazionale delle autorità competenti dei territori e delle province che collaborano volontariamente come collettivo per adottare norme e programmi riconosciuti a livello nazionale concernenti la professione di architetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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