Art. 3

Effetti del riconoscimento

In vigore dal 23 ago 2023
Effetti del riconoscimento 1.   L'autorità competente di una giurisdizione ospitante riconosce, conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite nel presente accordo, l'equivalenza delle qualifiche professionali di un architetto certificate da una qualsiasi autorità competente dell'altra parte. 2.   Ai fini dell'accesso alle attività di architetto o del relativo esercizio, la giurisdizione ospitante attribuisce alle qualifiche professionali degli architetti le cui qualifiche sono state riconosciute ai sensi del presente accordo gli stessi effetti nel suo territorio delle qualifiche professionali rilasciate o certificate nel suo territorio e consente l'accesso all'esercizio delle attività di architetto.
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