Art. 5
Qualità dei dati
In vigore dal 17 ago 2023
Qualità dei dati
1. Le ANC:
a)
verificano e valutano la qualità e l’affidabilità delle informazioni messe a disposizione della BCE ai sensi della presente decisione;
b)
applicano le regole di convalida elaborate, aggiornate e pubblicate dall’ABE; e
c)
eseguono i controlli integrativi sulla qualità dei dati stabiliti dalla BCE in collaborazione con le ANC.
2. Le ANC eseguono la valutazione della qualità dei dati loro trasmessi in conformità alle seguenti disposizioni:
a)
entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di invio del 15 marzo di cui agli orientamenti dell’ABE del 2019 in relazione ai seguenti soggetti:
i)
soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti;
ii)
soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;
iii)
soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità al criterio dei tre enti creditizi più significativi nei propri Stati membri e che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata e laddove le ANC comunichino tali piani di finanziamento alla BCE ai sensi dell’, paragrafo 2;
iv)
i soggetti vigilati di cui all’, paragrafo 1, lettera c), che siano inclusi nell’elenco degli enti creditizi di maggiori dimensioni nello Stato membro pubblicato dall’ABE ai sensi dell’, paragrafo 6, della decisione dell’ABE, del 27 luglio 2021,concernente le segnalazioni a fini di vigilanza da parte delle autorità competenti all’ABE (ABE/DC/404) (12);
b)
per i soggetti vigilati significativi non contemplati alla lettera a), entro il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di invio del 15 marzo di cui agli orientamenti dell’ABE del 2019.
3. Oltre all’osservanza delle regole di convalida e ai controlli di qualità dei dati di cui al paragrafo 1, le informazioni sono comunicate in conformità ai requisiti minimi per l’accuratezza di seguito indicati:
a)
le ANC forniscono informazioni, se del caso, sugli sviluppi desumibili dalle informazioni trasmesse; e
b)
le informazioni sono complete, eventuali lacune sono evidenziate e spiegate alla BCE e, se del caso, tali lacune sono colmate senza indebito ritardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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