Art. 4
Date di invio
In vigore dal 17 ago 2023
Date di invio
1. Le ANC interessate, all’atto della ricezione dei piani di finanziamento dei soggetti vigilati di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’, paragrafo 2, in conformità alla data di invio del 15 marzo precisata negli orientamenti dell’ABE del 2019 e dopo aver eseguito le verifiche iniziali dei dati di cui all’, comunicano alla BCE tali piani senza indebito ritardo.
2. I piani di finanziamento dei soggetti vigilati di cui all’, paragrafo 1, lettera c), che sono inclusi nell’elenco degli enti creditizi di maggiori dimensioni nello Stato membro pubblicato dall’ABE ai sensi dell’, paragrafo 6, della decisione dell’ABE, del 27 luglio 2021, concernente le segnalazioni a fini di vigilanza da parte delle autorità competenti all’ABE (ABE/DC/404) (11), sono comunicati dalle ANC interessate alla BCE al più tardi entro le ore 12:00, ora dell’Europa centrale (CET) del decimo giorno lavorativo successivo al 15 marzo.
3. I piani di finanziamento dei soggetti vigilati non menzionati ai paragrafi 1 o 2 sono comunicati dalle ANC interessate alla BCE al più tardi entro le ore 12:00 CET del venticinquesimo giorno lavorativo successivo al 15 marzo.
Storico versioni
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