Art. 3
Requisiti per la segnalazione dei piani di finanziamento
In vigore dal 17 ago 2023
Requisiti per la segnalazione dei piani di finanziamento
1. Le ANC comunicano alla BCE i piani di finanziamento conformi agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea (ABE) in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 20 dicembre 2012 (CERS/2012/2) (ABE/GL/2019/05) (10) (di seguito, gli «orientamenti dell’ABE del 2019») dei seguenti soggetti vigilati stabiliti nei rispettivi Stati membri partecipanti:
a)
soggetti vigilati significativi al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti su base consolidata;
b)
soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato su base individuale;
c)
soggetti vigilati meno significativi rispetto ai quali l’ANC di riferimento raccoglie i piani di finanziamento ai sensi degli orientamenti dell’ABE del 2019.
2. Le ANC che raccolgono i piani di finanziamento dei soggetti vigilati significativi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) comunicano tali piani di finanziamento alle BCE se questi sono conformi agli orientamenti dell’ABE del 2019.
3. I piani di finanziamento sono trasmessi alla BCE in conformità ai modelli e alle istruzioni armonizzati di cui agli orientamenti dell’ABE del 2019. I piani di finanziamento hanno come data di riferimento per la segnalazione il 31 dicembre dell’anno precedente.
Nel caso in cui i soggetti vigilati siano autorizzati dalla legislazione nazionale a segnalare le proprie informazioni finanziarie in base alla chiusura del rispettivo esercizio contabile, che non coincide con la chiusura dell’anno civile, si considera come data di riferimento della comunicazione la chiusura dell’ultimo esercizio contabile disponibile.
Storico versioni
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