Art. 3
In vigore dal 26 giu 2023
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dell’azione di cui all’ è pari a 5 350 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di contributo con l’OPCW. L’accordo di contributo prevede che l’OPCW assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo.
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