Art. 2

In vigore dal 26 giu 2023
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica dell’azione di cui all’ è affidata al segretariato tecnico dell’OPCW. 3.   L’OPCW svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la supervisione dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l’OPCW.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:1344:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo