Art. 2
In vigore dal 26 giu 2023
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica dell’azione di cui all’ è affidata al segretariato tecnico dell’OPCW.
3. L’OPCW svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la supervisione dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l’OPCW.
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