Art. 1

In vigore dal 26 giu 2023
1.   In vista dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’UE sostiene l’attuazione e l’universalizzazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (“CWC») attraverso un’azione operativa. 2.   L’azione di cui al paragrafo 1 ha gli obiettivi seguenti: a) verificare l’eliminazione delle scorte di armi chimiche e degli impianti di produzione, in funzione delle misure di verifica contenute nella CWC; b) prevenire la ricomparsa e ridurre la minaccia rappresentata dall’uso di armi chimiche; c) rispondere in modo efficace e credibile all’uso e al presunto uso di armi chimiche; d) assicurare la preparazione tramite la fornitura di assistenza e protezione contro le armi chimiche, il loro uso, o la minaccia di uso, in conformità delle disposizioni dell’articolo X della CWC; e) promuovere gli usi pacifici della chimica nello sviluppo economico e tecnologico mediante la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche per gli scopi non vietati dalla CWC; f) adoperarsi per l’adesione universale alla CWC; e g) garantire che l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (‘OPCW‘) continui a rispondere allo scopo di gestire le sfide e le opportunità generate dai progressi scientifici e tecnologici. 3.   L’azione di cui al paragrafo 1 è esposta in dettaglio nell’allegato della presente decisione.
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