Art. 1
In vigore dal 26 giu 2023
1. In vista dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’UE sostiene l’attuazione e l’universalizzazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (“CWC») attraverso un’azione operativa.
2. L’azione di cui al paragrafo 1 ha gli obiettivi seguenti:
a)
verificare l’eliminazione delle scorte di armi chimiche e degli impianti di produzione, in funzione delle misure di verifica contenute nella CWC;
b)
prevenire la ricomparsa e ridurre la minaccia rappresentata dall’uso di armi chimiche;
c)
rispondere in modo efficace e credibile all’uso e al presunto uso di armi chimiche;
d)
assicurare la preparazione tramite la fornitura di assistenza e protezione contro le armi chimiche, il loro uso, o la minaccia di uso, in conformità delle disposizioni dell’articolo X della CWC;
e)
promuovere gli usi pacifici della chimica nello sviluppo economico e tecnologico mediante la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche per gli scopi non vietati dalla CWC;
f)
adoperarsi per l’adesione universale alla CWC; e
g)
garantire che l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (‘OPCW‘) continui a rispondere allo scopo di gestire le sfide e le opportunità generate dai progressi scientifici e tecnologici.
3. L’azione di cui al paragrafo 1 è esposta in dettaglio nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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