Art. 3
Accordi con il beneficiario
In vigore dal 5 mag 2023
Accordi con il beneficiario
1. L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e dell’articolo 62, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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