Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 5 mag 2023
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore dell’Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine per difendere l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso mediante la fornitura di munizioni di artiglieria di calibro 155 mm e, se richiesti, di missili, acquisiti congiuntamente presso l’industria europea della difesa nella maniera più rapida possibile.
3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura alle forze armate ucraine di munizioni di artiglieria di calibro 155 mm e, se richiesti, di missili. Tali munizioni e missili sono acquisiti congiuntamente presso operatori economici che sono stabiliti nell’Unione o in Norvegia e che producono tali munizioni e missili nell’Unione o in Norvegia. Si applicano le norme di origine di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013. Dovrebbero essere altresì considerati ammissibili le munizioni e i missili per i quali una fase importante della fabbricazione, ovvero l’assemblaggio finale, ha avuto luogo nell’Unione o in Norvegia Le catene di approvvigionamento di tali operatori possono comprendere operatori stabiliti o che hanno la loro produzione al di fuori dell’Unione o della Norvegia. A tale riguardo si tiene conto degli interessi di sicurezza e di difesa degli Stati membri. Le acquisizioni congiunte realizzate a titolo della presente misura di assistenza sono effettuate dagli enti elencati all’, paragrafo 3, entro i parametri definiti nel contesto di un progetto esistente dell’Agenzia europea per la difesa o attraverso progetti di acquisizione congiunta complementari guidati da uno Stato membro.
4. La durata della misura di assistenza è di 56 mesi dalla data di adozione della presente decisione.
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