Art. 2
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 5 mag 2023
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 1 000 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF (“norme di esecuzione dell’EPF»), comprese le norme sull’origine del materiale militare. In deroga all’articolo 50 del libro 3 delle norme di esecuzione dell’EPF, la partecipazione alle procedure di acquisizione congiunta è aperta solo agli operatori economici di cui all’, paragrafo 3.
3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 1 000 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.
4. I contratti di acquisizione e gli ordini di acquisto relativi all’attuazione della misura di assistenza sono conclusi nel modo più rapido possibile tra il 20 marzo 2023 e il 30 settembre 2023. Le spese relative sono ammissibili a decorrere dal 20 marzo 2023 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio.
Storico versioni
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