Art. 8
In vigore dal 28 apr 2023
La presente decisione si applica fino al 29 aprile 2024.
La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Nel riesaminare le misure restrittive adottate a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), il Consiglio tiene conto, ove opportuno, se le persone in questione sono oggetto o meno di procedimenti giudiziari in relazione ai comportamenti per i quali sono state inserite nell’elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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