Art. 2

In vigore dal 28 apr 2023
1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da: a) persone fisiche, entità o organismi che sono responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, o la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova, ovvero che sostengono o compiono tali atti o politiche: i) ostacolando o compromettendo il processo politico democratico, anche ostacolando o compromettendo gravemente lo svolgimento di elezioni o tentando di destabilizzare o sovvertire l’ordine costituzionale; ii) mediante la pianificazione o la direzione di manifestazioni violente o di altri atti di violenza, l’implicazione diretta o indiretta negli stessi, il sostegno o l’agevolazione in altro modo degli stessi; oppure iii) tramite gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali; b) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati a persone designate a norma della lettera a), elencati nell’allegato. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato, né è destinato a loro vantaggio. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; oppure e) pagabili su o da un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) la decisione non va a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi inseriti nell’elenco di cui all’allegato; e d) il riconoscimento della decisione non è contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione. 5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo nell’elenco effettui un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’elenco in allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1. 6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; oppure c) pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1. 7.   Il divieto sancito al paragrafo 2 non si applica alle organizzazioni e agenzie che l’Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni o le agenzie agiscono da partner umanitario dell’Unione, purché la fornitura dei fondi o delle risorse economiche di cui al paragrafo 2 sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari nella Repubblica di Moldova. 8.   In casi non contemplati dal paragrafo 7 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari nella Repubblica di Moldova.
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