Art. 3
In vigore dal 28 apr 2023
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), decide di stabilire e modificare l’elenco riportato nell’allegato.
2. Il Consiglio trasmette alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi interessati la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati.
Storico versioni
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