Art. 3

In vigore dal 20 mar 2023
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle attività di cui all' è pari a 2 368 769,46 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude il necessario accordo con l'UNODA. L'accordo prevede che l'UNODA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà incontrate in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.
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