Art. 2
In vigore dal 20 mar 2023
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica delle attività di cui all' è affidata all'UNODA, che svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:654:oj#art-2