Art. 1

In vigore dal 20 mar 2023
L'Unione sostiene le seguenti attività che corrispondono a misure della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa: a) seminari e formazioni tematici imperniati sullo sviluppo di capacità in risposta al massimo a cinque richieste di assistenza da parte di Stati; b) formazione di punti di contatto regionali; c) sostegno allo sviluppo di piani d'azione nazionali e fornitura di sostegno su misura; d) conferenza virtuale relativa all'assistenza regionale sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004); e) conferenze regionali di sensibilizzazione; f) generazione e diffusione di conoscenze. Una descrizione dettagliata di tali attività figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:654:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo