Art. 1
In vigore dal 20 mar 2023
L'Unione sostiene le seguenti attività che corrispondono a misure della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa:
a)
seminari e formazioni tematici imperniati sullo sviluppo di capacità in risposta al massimo a cinque richieste di assistenza da parte di Stati;
b)
formazione di punti di contatto regionali;
c)
sostegno allo sviluppo di piani d'azione nazionali e fornitura di sostegno su misura;
d)
conferenza virtuale relativa all'assistenza regionale sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004);
e)
conferenze regionali di sensibilizzazione;
f)
generazione e diffusione di conoscenze.
Una descrizione dettagliata di tali attività figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
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