Art. 16
Comunicazione di informazioni
In vigore dal 23 gen 2023
Comunicazione di informazioni
1. L'alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni classificate dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE.
2. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'alto rappresentante è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'alto rappresentante e le competenti autorità dello Stato ospitante.
3. L'alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (2).
4. L'alto rappresentante può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 3, nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante dell'operazione civile e al capomissione, in conformità dell'allegato VI, sezione VII, della decisione 2013/488/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:162:oj#art-16