Art. 14

Strumento per il rafforzamento della fiducia

In vigore dal 23 gen 2023
Strumento per il rafforzamento della fiducia 1.   La missione dispone di uno strumento per il rafforzamento della fiducia per individuare e attuare progetti a sostegno del suo compito di cui all', paragrafo 2, lettera c). 2.   Ove opportuno, tale cellula di progetto agevola progetti attuati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi, e fornisce consulenza in merito. 3.   La missione è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni della missione in modo coerente, se il progetto è: a) previsto nella scheda finanziaria della presente decisione; o b) integrato nel corso del mandato mediante una modifica della scheda finanziaria su richiesta del capomissione. 4.   La missione conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni della missione nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni della missione nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. 5.   Il CPS approva l'accettazione di un contributo finanziario alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.
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