Art. 16 · Comunicazione di informazioni

Art. 16

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 23 gen 2023
Comunicazione di informazioni 1.   L'alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni classificate dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. 2.   Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'alto rappresentante è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'alto rappresentante e le competenti autorità dello Stato ospitante. 3.   L'alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (2). 4.   L'alto rappresentante può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 3, nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante dell'operazione civile e al capomissione, in conformità dell'allegato VI, sezione VII, della decisione 2013/488/UE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:162:oj#art-16