Art. 2
In vigore dal 12 gen 2023
1. La Francia e l’Italia garantiscono l’attuazione delle seguenti misure di emergenza nelle zone elencate nell’allegato:
a)
il divieto di spedizione dei seguenti prodotti verso altre zone dell’Unione:
i)
api mellifere;
ii)
bombi;
iii)
sottoprodotti apicoli non trasformati;
iv)
attrezzature apistiche;
v)
prodotti apicoli in favo destinati al consumo umano;
b)
la sorveglianza di alveari e apiari e lo svolgimento di indagini epidemiologiche comprendenti:
i)
l’identificazione e il controllo degli spostamenti dei prodotti di cui alla lettera a) da e verso gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 km dagli alveari in cui è stata confermata un’infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare);
ii)
la notifica alla Commissione dei risultati di tali sorveglianza e indagini epidemiologiche.
2. Sulla base dei risultati della sorveglianza e delle indagini epidemiologiche di cui al paragrafo 1, lettera b), la Francia e l’Italia possono attuare appropriate misure di emergenza supplementari a norma dell’articolo 257 del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni
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