Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 gen 2023
1.   La Francia e l’Italia garantiscono l’attuazione delle seguenti misure di emergenza nelle zone elencate nell’allegato: a) il divieto di spedizione dei seguenti prodotti verso altre zone dell’Unione: i) api mellifere; ii) bombi; iii) sottoprodotti apicoli non trasformati; iv) attrezzature apistiche; v) prodotti apicoli in favo destinati al consumo umano; b) la sorveglianza di alveari e apiari e lo svolgimento di indagini epidemiologiche comprendenti: i) l’identificazione e il controllo degli spostamenti dei prodotti di cui alla lettera a) da e verso gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 km dagli alveari in cui è stata confermata un’infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare); ii) la notifica alla Commissione dei risultati di tali sorveglianza e indagini epidemiologiche. 2.   Sulla base dei risultati della sorveglianza e delle indagini epidemiologiche di cui al paragrafo 1, lettera b), la Francia e l’Italia possono attuare appropriate misure di emergenza supplementari a norma dell’articolo 257 del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2023:110:oj#art-2