Art. 1

In vigore dal 12 gen 2023
Ai fini della presente decisione di esecuzione si applicano le definizioni seguenti: a) «alveare»: un contenitore utilizzato per la detenzione di api mellifere o bombi; b) «apiario»: uno stabilimento in cui si detengono api mellifere o bombi; c) «sottoprodotti apicoli non trasformati»: miele, cera d’api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano, quali definiti all’allegato I, punto 10, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (5), che non sono stati sottoposti ad alcuna procedura di trasformazione di cui all’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, quarta colonna, di detto regolamento; d) «attrezzature apistiche»: alveari usati, parti di alveari usate e utensili utilizzati in un apiario.
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