Art. 3

Decisione annuale di assunzione di prestiti

In vigore dal 19 dic 2022
Decisione annuale di assunzione di prestiti 1.   La Commissione adotta una decisione quadro di assunzione di prestiti che fissa i limiti massimi per le operazioni di assunzione di prestiti e quelle di gestione del debito, la quale riguarda un periodo di un anno («decisione annuale di assunzione di prestiti»). 2.   La decisione annuale di assunzione di prestiti stabilisce i parametri di finanziamento seguenti: a) l’importo massimo annuo dei finanziamenti a lungo termine sulla base dei volumi previsti delle erogazioni pianificate e delle esigenze di rifinanziamento; b) l’importo massimo in essere dei finanziamenti a breve termine, anche attraverso l’emissione di buoni dell’UE, il ricorso a operazioni non garantite sul mercato monetario, sulla base delle esigenze previste di gestione della liquidità, i finanziamenti temporanei e, se del caso, il ricorso a operazioni garantite sul mercato monetario utilizzando emissioni proprie detenute per proprio conto, anche al fine di sostenere il mercato secondario delle obbligazioni dell’UE; c) l’importo finale massimo in essere per ciascuna emissione che rispecchia il rischio di concentrazione alla scadenza; d) la scadenza media massima dei finanziamenti a lungo termine; e) se del caso, l’importo massimo in essere delle emissioni proprie che possono essere detenute per proprio conto della Commissione e che possono essere utilizzate per operazioni garantite sul mercato monetario o per sostenere il mercato secondario delle obbligazioni dell’UE. 3.   Ai fini della preparazione della decisione annuale di assunzione di prestiti si prendono in considerazione i fattori seguenti: a) il fabbisogno derivante dagli atti di base sottostanti, in particolare gli atti di base di cui all’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario; b) gli impegni di pagamento per il servizio del debito in essere e il rimborso del capitale, conformemente al programma di lavoro annuale e tenendo conto della programmazione finanziaria; c) la compatibilità con i limiti di cui alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e, se del caso, il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (12), nonché i limiti di durata massima o scadenza media massima stabiliti nell’atto di base sottostante. Per quanto concerne NextGenerationEU, tali limiti sono quelli fissati all’ della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 per il massimale delle risorse proprie incrementato di 0,6 punti percentuali del reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri e, in caso di rimborso pianificato di prestiti assunti a carico del bilancio dell’Unione, il limite applicabile è quello di cui all’, paragrafo 2, terzo comma, di tale decisione; d) le scadenze dei prestiti stabilite negli accordi di prestito conclusi tra la Commissione e il paese beneficiario; e) altri fattori pertinenti ai fini della determinazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito. 4.   La decisione annuale di assunzione di prestiti è adottata prima dell’inizio del periodo cui si riferisce. 5.   La decisione annuale di assunzione di prestiti può essere modificata in particolare in caso di grave rischio che la scadenza media massima non possa essere rispettata in ragione della sottoesecuzione delle emissioni degli importi dei finanziamenti a lungo termine o in caso di modifica di uno o più fattori di cui al paragrafo 3. 6.   La Commissione comunica la decisione annuale di assunzione di prestiti al Parlamento europeo e al Consiglio.
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