Art. 6

Attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito

In vigore dal 19 dic 2022
Attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito 1.   Le singole operazioni di assunzione di prestiti sono effettuate in linea con l’ultimo aggiornamento applicabile del piano di finanziamento per il periodo in questione. Sulla base degli aggiornamenti periodici, forniti a norma dell’, paragrafo 3, delle informazioni relative agli importi e ai tempi previsti per l’approvazione delle erogazioni da parte degli ordinatori dei programmi, il direttore generale della direzione generale del Bilancio emette istruzioni periodiche in merito agli importi da raccogliere mediante l’emissione di debito. 2.   Gli importi di cui a tali istruzioni sono raccolti applicando la strategia di finanziamento diversificata di cui all’, nel rispetto dei parametri di finanziamento del piano di finanziamento di cui all’, paragrafo 2. Le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito rispettano il principio della sana gestione finanziaria, che comprende l’adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità, flussi di informazione e rendicontazione destinati a garantire la vigilanza indipendente e l’assunzione di responsabilità, nonché la legittimità e la regolarità di tutte le operazioni. Tali operazioni sono effettuate secondo le migliori prassi in uso nel mercato e nel rispetto delle convenzioni di mercato.
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